MANIFESTO aggiornamento degli albi dei Giudici Popolari
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Source | Ufficio Elettorale |
Description | IL SINDACO rende noto che, a norma dell’art. 21 della legge 10 Aprile 1951, n. 287 verranno aggiornati gli albi dei GIUDICI POPOLARI per le Corti di Assise e le Corti di Assise di Appello. INVITA tutti coloro che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli articoli 9 e 10, ma che non si trovino nelle condizioni di cui all’art. 12 della stessa legge, a presentare domanda, entro il 31 LUGLIO 2025, per essere iscritti nei rispettivi elenchi. I GIUDICI POPOLARI devono essere in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana, godimento dei diritti civili e politici; b) buona condotta morale; c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni; d) licenza di scuola media di primo grado per i GIUDICI POPOLARI della Corte di Assise; e) licenza di scuola media di secondo grado per i GIUDICI POPOLARI della Corte di Assise di Appello. Non possono assumere l’ufficio di GIUDICI POPOLARI: a) i Magistrati e, in generale, tutti i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all’Ordine Giudiziario; b) gli appartenenti alle forze armate dello Stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dallo Stato, in attività di servizio; c) i Ministri di qualsiasi culto ed i religiosi di ogni ordine e congregazione. Essendo l’ufficio dei GIUDICI POPOLARI obbligatorio, la commissione comunale, nel compilare gli elenchi, li integrerà con l’iscrizione d’ufficio di tutti coloro che risulteranno in possesso dei requisiti sopra specificati. |
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